La firma grafometrica può essere usata per far firmare ai pazienti i consensi informati, a condizione che il processo rispetti precisi requisiti tecnici e di governance privacy. Si tratta di una firma elettronica avanzata quando identificazione, informativa, consenso al trattamento biometrico e conservazione sono gestiti correttamente. Resta comunque necessario offrire sempre un’alternativa a chi non vuole firmare con questa tecnologia.
In breve:
- La FEA grafometrica è generalmente adeguata ai consensi sanitari; per atti con elevato rischio di contenzioso, la firma digitale qualificata offre maggiore tutela.
- Il consenso al trattamento biometrico va raccolto separatamente da quello sanitario, dopo un’informativa specifica e lasciando disponibile la firma autografa su carta.
- Una scansione della firma non registra pressione e velocità: i parametri dinamici vanno cifrati subito e incorporati nel documento, senza archivi biometrici centralizzati.
- Prima della firma, il personale verifica l’identità e mostra il consenso completo; poi consegna una copia al paziente e registra l’operazione nel registro delle operazioni.
- La firma documenta l’espressione del consenso, ma non sostituisce l’informazione clinica che il professionista deve fornire prima della decisione del paziente.
La firma grafometrica non è una semplice immagine della firma scansionata. È la cattura, tramite tavoletta o tablet dotato di sensori, del tratto grafico insieme a una serie di parametri dinamici: pressione esercitata, velocità del gesto, accelerazione, numero di sollevamenti della penna e angolo di inclinazione.
Questi dati vengono rappresentati come un vettore grafometrico, un insieme di valori numerici che descrive il comportamento della mano durante la firma. Il vettore viene incorporato nel documento informatico, spesso tramite embedding diretto nel file e protezione crittografica applicata nell’immediato, come indicano le linee guida del Garante privacy sul riconoscimento biometrico.

Per questo una semplice foto o scansione della firma autografa non basta a qualificare il processo come firma grafometrica: senza i parametri dinamici e la loro protezione, si tratta solo di un’immagine priva di valore probatorio aggiuntivo.
Il regolamento eIDAS distingue tre livelli di firma elettronica, ciascuno con un diverso peso probatorio:
Per i consensi informati in ambito odontoiatrico e sanitario, la FEA tramite grafometria è generalmente adeguata, perché il documento resta collegato a un paziente identificato e la firma non è riutilizzabile su altri file. Per atti ad alto rischio probatorio, dove serve la massima tutela in caso di contenzioso, può essere preferibile una firma digitale qualificata. Le regole tecniche del DPCM 22 febbraio 2013 definiscono i requisiti di verifica per le firme qualificate e digitali, utili per capire dove si ferma la FEA e dove inizia la garanzia aggiuntiva della FEQ.
Il Garante privacy qualifica la dinamica della firma autografa come dato biometrico comportamentale, e il suo trattamento richiede un’informativa specifica e, in alcuni casi, una verifica preliminare, come chiarito nel provvedimento del Garante sulle nuove regole per firma grafometrica.
Per raccogliere un consenso informato tramite firma grafometrica occorre seguire alcuni passaggi:
Un aspetto che molti studi sottovalutano riguarda proprio l’archivio: conservare un database centrale di vettori biometrici aumenta il rischio privacy, mentre incorporare i parametri direttamente nel singolo documento firmato, senza duplicarli altrove, riduce l’esposizione in caso di violazione dei dati. Per una panoramica più ampia sugli adempimenti che riguardano lo studio, può essere utile la nostra guida sul GDPR nello studio dentistico.
Un flusso corretto, mutuato dalle procedure operative pubblicate da alcune strutture sanitarie, segue quattro fasi distinte:
Questo schema, descritto in dettaglio nei documenti organizzativi di esempio sui sistemi di firma grafometrica, prevede anche la possibilità di inviare la copia via e-mail o di stamparla su richiesta, mantenendo sempre disponibile l’opzione cartacea per chi non acconsente al trattamento biometrico. L’audit trail, in particolare, è l’elemento che permette di ricostruire chi ha firmato cosa e quando, diventando decisivo in caso di contestazione.
Sul piano hardware, la scelta è tra un tablet grafometrico dedicato, pensato per catturare con precisione pressione e velocità del tratto, e un tablet generico dotato di sensori e app di firma. In entrambi i casi, il dispositivo deve restare sotto il controllo diretto del personale dello studio durante l’intera procedura.
Sul piano della sicurezza, i parametri grafometrici vanno cifrati nell’immediato e incorporati nel documento tramite embedding, evitando che restino in chiaro anche solo temporaneamente. Una firma digitale apposta a valle, sul documento già firmato graficamente, aggiunge un ulteriore livello di integrità e rende più semplice dimostrare che il file non è stato alterato dopo la sottoscrizione.
L’integrazione con la cartella clinica digitale permette di collegare automaticamente il consenso firmato alla prestazione a cui si riferisce, mentre la conservazione sostitutiva garantisce che il documento resti leggibile e probante nel tempo. Su questo aspetto può aiutare il nostro approfondimento sulla conservazione dei documenti clinici.

Prima di adottare la firma grafometrica in studio, vale la pena verificare pochi punti chiave, riassunti qui per ruolo e responsabilità.
| Elemento da verificare | Responsabile | Perché conta |
|---|---|---|
| Informativa specifica su dati biometrici | Titolare del trattamento | Obbligo richiesto dal Garante privacy |
| Consenso distinto per biometria | Titolare o responsabile designato | Il consenso sanitario non copre il trattamento biometrico |
| Alternativa non biometrica disponibile | Personale di segreteria | Garantisce la libertà di scelta del paziente |
| Identificazione del paziente | Personale addetto all’accettazione | Collega la firma a una persona verificata |
| Copia del documento al paziente | Personale addetto alla firma | Diritto del paziente a ricevere traccia del consenso |
| Cifratura immediata dei parametri | Responsabile IT o fornitore software | Riduce il rischio in caso di violazione dei dati |
| Audit trail registrato | Sistema gestionale | Permette di ricostruire la cronologia della firma |
Oltre alla checklist, conviene definire per iscritto chi è titolare del trattamento, chi agisce come responsabile o incaricato e quali istruzioni operative seguire in caso di malfunzionamento del dispositivo. Formare il personale di segreteria sulla procedura corretta, comprese le eccezioni per i pazienti che rifiutano la biometria, riduce sensibilmente il rischio di contestazioni successive.
Dal nostro punto di vista, il problema pratico degli studi non è la tecnologia della firma in sé, ma la frammentazione tra consenso, cartella clinica e archivio. Quando questi elementi vivono in sistemi separati, il rischio di perdere un documento o di non riuscire a esibirlo in tempo utile cresce notevolmente. Un consenso firmato ma non collegato alla prestazione corretta, nella pratica, vale quasi come un consenso mancante.
— Ufficio
Semplificare la raccolta dei consensi informati significa anche evitare di gestire moduli cartacei sparsi tra schedari e cartelle sciolte. Il modulo Consensi e firme di Odontia, disponibile a 9 € al mese, si integra con la cartella clinica digitale per collegare ogni consenso firmato alla prestazione a cui si riferisce.

Nel concreto, questa integrazione permette di:
Restiamo uno strumento di supporto operativo per rispettare i requisiti tecnici e organizzativi descritti in questa guida, non un servizio di consulenza legale: per casi specifici o dubbi interpretativi resta sempre opportuno rivolgersi a un professionista. Per valutare i piani e attivare il modulo, puoi consultare la pagina dei Odontia.
Questo articolo fornisce informazioni generali e non sostituisce il parere di un medico qualificato. Consulta un professionista sanitario qualificato riguardo al tuo caso specifico prima di agire in base a questo contenuto.
La firma digitale è una firma elettronica qualificata basata su un certificato rilasciato da un ente accreditato, con la massima presunzione legale di riconducibilità al titolare. La firma grafometrica cattura invece i parametri dinamici del gesto di firma ed è generalmente qualificata come firma elettronica avanzata, un livello di garanzia diverso e normalmente adeguato per i consensi informati.
Per le firme elettroniche avanzate, la decisione di esecuzione 2015/1506 indica i formati tecnici riconosciuti a livello europeo, tra cui XAdES, CAdES e PAdES. Per la firma digitale qualificata del certificatore valgono invece i requisiti tecnici definiti dalle regole AGID applicabili ai prestatori di servizi fiduciari.
No, la carta d’identità elettronica consente l’identificazione e l’accesso a servizi online, ma non equivale a una firma digitale qualificata. Per firmare digitalmente con valore di firma qualificata serve un certificato specifico rilasciato da un prestatore di servizi fiduciari accreditato.
Sì, la firma grafometrica è una forma di firma elettronica avanzata riconosciuta quando il processo rispetta i requisiti tecnici e privacy indicati dal Garante per la protezione dei dati personali. È utilizzabile per i consensi informati purché vengano garantiti informativa, consenso specifico per il trattamento biometrico e un’alternativa non biometrica per chi la richiede.
No, la firma è solo la prova documentale che il paziente ha espresso il proprio consenso. La legge 219/2017 chiarisce che il consenso informato si fonda sulla qualità della relazione e dell’informazione fornita dal professionista sanitario, che la firma da sola non può dimostrare.