No: per le prestazioni sanitarie ai pazienti non è consentito inviare la fattura tramite SdI. I dati vanno invece trasmessi al Sistema Tessera Sanitaria con cadenza annuale. Le fatture verso soggetti con partita IVA, aziende o per prestazioni non sanitarie seguono invece il canale ordinario e vanno inviate tramite SdI come per qualsiasi altra attività commerciale.
In breve:
- Le fatture per prestazioni sanitarie a pazienti privati devono essere consegnate in forma cartacea o elettronica, senza passare per il canale SdI, e i dati vanno trasmessi annualmente al Sistema Tessera Sanitaria entro il 31 gennaio.
- È obbligatorio inviare via SdI le fatture per prestazioni non sanitarie o a soggetti con partita IVA, mentre le prestazioni sanitarie a persone fisiche sono soggette al divieto di invio elettronico.
- La trasmissione dei dati sanitari al Sistema Tessera Sanitaria avviene con invio massivo annuale basato sulla data di pagamento, non sulla data di emissione, con sanzioni di circa 100 € per ogni omissione.
- Il corretto riconoscimento fra prestazioni sanitarie e non sanitarie permette di evitare errori e sanzioni, grazie anche all’impiego di software dedicati che automatizzano la gestione del doppio binario.
- La normativa, confermata dal Decreto correttivo-bis, resta valida anche nel 2026, mantenendo le restrizioni all’invio di fatture sanitarie tramite SdI e l’obbligo di invio annuale dei dati al Sistema TS.
Il divieto di invio delle fatture sanitarie tramite SdI non è una scelta interpretativa: è scritto nella legge da anni e confermato di recente. L’articolo 10-bis del DL 119/2018 ha introdotto per primo il divieto per i soggetti tenuti all’invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria, mentre l’articolo 9-bis del DL 135/2018 ne ha definito i contorni operativi. Il Decreto correttivo-bis, il D.Lgs. n. 81/2025, ha reso questo divieto permanente per le prestazioni sanitarie rese a persone fisiche.
Il perimetro è chiaro: il divieto riguarda le prestazioni sanitarie erogate a pazienti privati, cioè le fatture i cui dati finiscono comunque al Sistema TS. Non si estende invece a tutto quello che uno studio odontoiatrico fa. Vale la pena distinguere subito i due obblighi, perché vengono spesso confusi:
Le FAQ dell’Agenzia delle Entrate chiariscono che i soggetti che inviano al Sistema Tessera Sanitaria i dati delle spese sanitarie non possono emettere, per quelle stesse fatture, un documento elettronico tramite SdI. È il riferimento ufficiale da consultare in caso di dubbio, insieme al manuale pubblicato dagli ordini professionali, che riprendiamo più avanti.
La trasmissione dei dati sanitari al Sistema TS avviene con cadenza annuale, non fattura per fattura. Questo cambia completamente il ritmo di lavoro rispetto alla fatturazione elettronica ordinaria: non c’è una scadenza ogni volta che emetti un documento, ma un unico invio massivo che riepiloga l’anno.
La responsabilità dell’invio resta in capo al professionista, anche quando la parte amministrativa viene delegata a una segreteria o a un consulente esterno. Per questo motivo conviene fissare una data interna, ad esempio metà gennaio, per chiudere la raccolta dei pagamenti dell’anno prima della scadenza ufficiale: arrivare all’ultimo giorno utile con dati incompleti è l’errore più comune negli studi che gestiscono l’invio manualmente.
La distinzione pratica che serve davvero in studio è questa: se la prestazione è sanitaria e il paziente è una persona fisica, niente SdI. Se invece la controparte ha una partita IVA, oppure la prestazione non ha natura sanitaria, la fattura elettronica ordinaria torna obbligatoria.
Nella pratica quotidiana di uno studio odontoiatrico, implantologia, protesi dentarie e cure ortodontiche standard sono sempre prestazioni sanitarie: fattura extra-SdI e dato trasmesso al Sistema TS. Diverso il discorso per uno sbiancamento puramente estetico privo di indicazione clinica, o per una consulenza fatturata a un’azienda che rimborsa il dipendente: in questi casi la fattura elettronica ordinaria via SdI è quella corretta. Come segnala Odontoiatria33, molti errori nascono proprio dalla mancata distinzione documentale tra le due categorie, soprattutto quando una prestazione è mista, come la fornitura di una protesi legata a una prescrizione clinica.
Quando la fattura rientra nell’obbligo SdI, per esempio verso un’azienda o un fornitore, la procedura tecnica non cambia rispetto a qualsiasi altra attività commerciale. Ecco i passaggi da seguire in ordine.
Un consiglio: tieni un registro separato, anche solo un foglio di calcolo, per le fatture extra-SdI: aiuta a evitare che finiscano per errore nel flusso di invio elettronico ordinario.
Uno scarto SdI non è una sanzione, ma un mancato recapito: il documento va corretto (spesso per un errore formale nel codice fiscale o nella partita IVA del cliente) e rinviato entro breve tempo. Ignorarlo, invece, equivale a non aver emesso la fattura, con le conseguenze fiscali che questo comporta.

La maggior parte delle sanzioni negli studi odontoiatrici nasce da due tipi di errore: inviare al SdI qualcosa che non doveva passare da lì, oppure non inviare al Sistema TS qualcosa che invece era obbligatorio.
Formare il personale amministrativo su questa distinzione, anche con una semplice guida interna di una pagina, riduce drasticamente il rischio di errori ripetuti.
Gestire correttamente il doppio binario richiede un processo semplice ma costante, non un controllo eccezionale a fine anno.
Un consiglio: fissa un controllo trimestrale, non solo annuale, sui pagamenti registrati: individuare un’anomalia a marzo costa molto meno che scoprirla a gennaio dell’anno dopo.
Il ruolo della segreteria è spesso quello di raccogliere e classificare, mentre la verifica finale prima dell’invio al Sistema TS dovrebbe restare in capo al titolare o a chi gestisce la parte fiscale dello studio.
Il divieto SdI per i pazienti nasce per tutelare dati sanitari sensibili, ma nella pratica quotidiana crea un doppio binario che pesa sull’amministrazione: due processi, due scadenze, due modi di archiviare. Il vero costo non è normativo, è organizzativo. Gli studi che se ne accorgono tardi sono quelli che gestiscono ancora tutto a mano, senza un sistema che distingua automaticamente le fatture sanitarie da quelle commerciali fin dal momento in cui nascono.
— Ufficio
Distinguere fatture sanitarie e fatture B2B non dovrebbe richiedere un controllo manuale ogni volta. Il modulo Sistema Tessera Sanitaria di Odontia.cloud automatizza la trasmissione annuale dei dati, riducendo il rischio di errori proprio nella fase più delicata, quella della scadenza di fine gennaio.

Il modulo Sistema Tessera Sanitaria e il modulo Fatturazione e Sistema TS partono da 19 € al mese ciascuno, mentre il gestionale base Odontia.cloud costa 49 € al mese, come indicato nella pagina prezzi. Chi vuole capire come funziona nel proprio studio può richiedere una prova diretta dalla pagina prezzi.
Per verificare o approfondire quanto descritto, questi sono i riferimenti diretti: le FAQ dell’Agenzia delle Entrate sul divieto SdI per le prestazioni sanitarie, il manuale operativo dell’Ordine dei Medici di Firenze sull’invio al Sistema TS, e l’approfondimento normativo di Dentista Manager sul Decreto correttivo-bis.
Dipende dal tipo di prestazione: per le cure sanitarie ai pazienti privati resta in vigore il divieto di fattura elettronica via SdI, confermato in modo permanente dal Decreto correttivo-bis. Per le fatture verso partite IVA o per prestazioni non sanitarie, l’obbligo di fatturazione elettronica ordinaria via SdI resta invece pienamente valido.
Le fatture verso soggetti stabiliti all’estero seguono le regole ordinarie di fatturazione elettronica quando la controparte non è una persona fisica per una prestazione sanitaria. Il divieto SdI riguarda specificamente le prestazioni sanitarie erogate a pazienti privati, indipendentemente dalla loro nazionalità.
Non vanno inviate tramite SdI le fatture per prestazioni sanitarie rese a pazienti persone fisiche, i cui dati devono invece essere trasmessi al Sistema Tessera Sanitaria con cadenza annuale. Queste fatture vanno consegnate al paziente fuori dal canale SdI, in formato cartaceo o via email.
Sì, il quadro normativo descritto resta valido anche per il 2026: il divieto di fattura elettronica via SdI per le prestazioni sanitarie B2C è permanente, mentre l’obbligo di fattura elettronica ordinaria per le prestazioni B2B non è cambiato. La trasmissione dei dati al Sistema TS continua con la stessa cadenza annuale e lo stesso principio di cassa già descritti.